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Anche a maggio ci sono un bel po’ di scadenze e adempimenti fiscali da ricordare. 

E con la nostra consueta rubrica mensile facciamo un po’ di chiarezza per aiutarti ad avere tutto sotto controllo. 

Pronti? Iniziamo!

10 maggio 2021

  • 730 PRECOMPILATI

Le persone fisiche in possesso di redditi di lavoro dipendente e simili, e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indicate all’art. 13 del D.M. n. 164/1999, possono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello di dichiarazione semplificata, ossia modello 730 e modello 730 precompilato. 

Il modello va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’applicazione web 730 precompilato sul sito internet dell’Agenzia, tramite il sostituto d’imposta, tramite un CAF o un professionista abilitato, in tutti e tre i casi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione dei redditi.

Nel caso siano riscontrati errori è possibile effettuare correzioni attraverso la dichiarazione integrativa entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione della dichiarazione originaria, tramite un CAF-dipendenti o tramite un professionista abilitato.

Si parla di conguaglio a debito se dalla dichiarazione risulta un debito che potrà essere saldato attraverso modello F24 utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Se, invece, dalla dichiarazione presentata emerge un credito, (conguaglio a credito) è possibile ottenere l’accredito direttamente sul proprio conto corrente bancario o postale, comunicando le coordinate bancarie attraverso l’apposito modello “Accredito rimborsi su conto corrente”.

16 maggio 2021

  • Contributi INPS da parte dei datori di lavoro

I datori di lavoro sono tenuti a provvedere al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore dipendente.

  • Sostituti d’imposta – Versamento delle ritenute

I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su contributi, indennità e premi vari, su redditi derivanti da riscatti di polizze vita, su premi e vincite, su cessione titoli e valute, su redditi di capitale diversi e su rendite AVS. Tutte ritenute corrisposte o maturate nel mese precedente.

  • Contributi INPS 1° rata

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciale devono versare all’Inps i contributi trimestrali dovuti sul minimale di reddito, in 4 rate annue tramite i modelli di pagamento unificato F24 alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio;
  • 16 agosto;
  • 16 novembre;
  • 16 febbraio dell’anno successivo.

  • Versamento dell’accisa sui prodotti immessi in consumo

Entro il giorno 16 di ciascun mese (fatte salve le disposizioni per i singoli prodotti) deve essere versata l’accisa dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

I prodotti sono sottoposti ad accisa sulla base della classificazione stabilita dalla tariffa doganale dell’Unione europea con riferimento alla nomenclatura combinata delle merci (NC).

L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o dell’importazione; l’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.

La liquidazione dell’imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l’aliquota d’imposta vigente alla data di immissione in consumo.

Sono obbligati al pagamento dell’accisa:

  • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo;
  • il soggetto che si sia reso garante del pagamento dell’accisa, in solido con il titolare del deposito fiscale;
  • il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
  • per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale.

I pagamenti delle somme relative alle accise si effettuano mediante versamento unitario con il modello “F24 Accise”.

I titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti delle somme dovute esclusivamente mediante modalità telematiche:

  • direttamente, dopo essersi muniti del codice Pin e della Password mediante richiesta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura F24 on-line (INTERNET).
  • tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (ENTRATEL);
  • mediante l’home banking (Cbi – Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24.

  • Autoliquidazione del conguaglio del premio per i datori di lavoro soggetti all’assicurazione INAIL

Per ogni posizione assicurativa, i datori di lavoro soggetti all’assicurazione INAIL, devono effettuare il 16 febbraio di ogni anno l’autoliquidazione del conguaglio del premio per l’anno di riferimento, sulla base delle retribuzioni effettivamente erogate, e dell’anticipo del premio per l’anno successivo, in base alle stesse retribuzioni, considerate come presunte.

È prevista inoltre la possibilità di poter pagare in 4 rate trimestrali, con scadenza rispettivamente al: 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre.

  • Versamento dell’IVA mensile e trimestrale 

I contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero € 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per il versamento dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche (trimestrali), entro il 16 del secondo mese successivo

I contribuenti IVA mensili, invece, devono versare l’imposta dovuta per il mese di aprile il 16 del mese successivo e quindi 16/05/2021 che cadendo di domenica passa a 17/05/2021.

20 maggio 2021

  • Versamento dei contributi ENASARCO

Le ditte preponenti di agenti e rappresentanti di commercio devono versare, i contributi dovuti all’ENASARCO, entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio, 20 agosto, 20 novembre, 20 febbraio dell’anno successivo) esclusivamente con il sistema online.

Per il versamento, la ditta mandante potrà scegliere tra:

  • Bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema;
  • Addebito su c/c bancario della Ditta mandante (RID).

Si ricorda che il pagamento dei contributi ENASARCO va anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l’addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni.

25 maggio 2021

  • Elenchi riepilogativi INTRASTAT

I soggetti che effettuano operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di soggetti intracomunitari devono presentare gli Elenchi riepilogativi INTRASTAT ogni 25 del mese successivo. L’obbligo è trimestrale per i contribuenti che, nei 4 trimestri precedenti hanno raggiunto un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, e mensile in tutti gli altri casi.

Se nel corso di un trimestre i soggetti superano la soglia dei 50.000 euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

31 maggio 2021

  • Versamento dei contributi alla Cassa Edile 

I datori di lavoro del settore Edile devono effettuare la denuncia dei contributi dovuti alla Cassa Edile per i lavoratori alle proprie dipendenze. La denuncia va effettuata alla Cassa Edile competente per territorio, in base alla sede del cantiere lavori. 

Il modello di denuncia deve essere trasmesso telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.

  • Comunicazione trimestrale liquidazioni periodiche IVA

LI.PE. è l’acronimo di Comunicazioni IVA delle liquidazioni periodiche, il nuovo adempimento introdotto per contrastare l’evasione fiscale dell’imposta sul valore aggiunto.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è stato quindi introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

La comunicazione è trasmessa con cadenza trimestrale, con riferimento ai trimestri dell’anno:

  • 1° trimestre: Gennaio-Marzo,
  • 2° trimestre: Aprile-Giugno,
  • 3° trimestre: Luglio-Settembre,
  • 4° trimestre: Ottobre-Dicembre.

La trasmissione della comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica

Scadenze fiscali Maggio: affidati a Noi

Per questo mese è tutto. 

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Come sempre, ti ricordiamo che siamo a tua disposizione per una consulenza completamente gratuita

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